Sentenza Corte di Giustizia Ue 26 febbraio 2015, causa C-43/14
Emission trading – Articolo 10, direttiva 2003/87/Ce - Assegnazione delle quote a titolo gratuito – Assoggettamento di tale assegnazione a un'imposta sulle donazioni - Limite del 10% - Valutazione dal punto di vista degli operatori di ciascuno dei settori - Richiesta
Per la Corte di Giustizia Ue, le regole sul mercato delle quote di emissione di gas serra ostano all’applicazione di norme nazionali che assoggettano l’assegnazione gratuita di quote all’imposta sulle donazioni.
Secondo la Cge (sentenza 26 febbraio 2015, caysa C.43/14), il principio di gratuità stabilito dalla direttiva 2003/87/Ce, nel rispetto del quale, durante il periodo 2008-2012, il 90% delle quote di emissione è stato assegnato a titolo gratuito, osta non solo alla fissazione diretta di un prezzo per l’assegnazione delle quote, ma anche al prelievo a posteriori di oneri in relazione all’assegnazione stessa.
Il limite del 10% del numero di quote assegnabili a titolo oneroso (e quindi tassabili), la cui verifica spetta al Giudice nazionale, non deve essere valutato rispetto a tutte le quote emesse dallo Stato membro, ma dal punto di vista degli operatori di ciascuno dei settori interessati.
Pur gravando, conti alla mano, per meno del 10% del valore totale delle quote, non risulta quindi conforme alla disciplina Ue un’imposta che, come quella della Repubblica Ceca sotto esame, si applica solo agli impianti di combustione per la produzione di elettricità.
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 26 febbraio 2015, causa C-43/14
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