Sentenza della Corte di Giustizia Ue 18 gennaio 2018, causa C-58/17
Emission trading – Articolo 10-bis, direttiva 2003/87/Ce – Procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni – Articolo 3, lettera h), decisione 2011/278/Ue – Nozione di "sottoimpianto con emissioni di processo" – Emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato – Residui liquidi – Esclusione
Le emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato contenuto in residui liquidi non possono essere prese in considerazione quali "emissioni di processo" ai fini dell'assegnazione di quote gratuite Eu Ets.
A stabilirlo è la Corte di Giustizia europea (sentenza 18 gennaio 2018, causa C-58/17) che è stata chiamata ad interpretare le norme armonizzate Ue per l'assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito (decisione 2011/278/Ue) dal gestore di un polo petrolchimico tedesco.
Secondo la Cge, se da un lato è pienamente conforme agli obiettivi perseguiti dalla disciplina Ets tener conto, ai fini del "recupero energetico efficiente", delle emissioni di gas a effetto serra generate dalla combustione di gas di scarico contenenti carbonio parzialmente ossidato - considerato che tali emissioni sono "inevitabili" e che la combustione dei gas di scarico si risolve generalmente in una riduzione delle emissioni climalteranti - dall'altro lato sarebbe invece contrario agli stessi obiettivi fare lo stesso con le emissioni prodotte dalla combustione di residui liquidi contenenti carbonio parzialmente ossidato, "dato che tale presa in considerazione si risolverebbe nel far aumentare dette emissioni, mentre esse sono evitabili".
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 18 gennaio 2018, causa C-58/17
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