Sentenza Corte di Giustizia Ue 4 marzo 2015, causa C-534/13
Direttiva 2004/35/Ce - Responsabilità ambientale - Terreni inquinati - Proprietario che non ha contribuito all'inquinamento - Norme nazionali che limitano oneri riparatori - Articoli 240 e seguenti, Dlgs 152/2006 - Compatibilità con i principi del 'Chi inquina paga' - Sussistenza
Conformi al diritto Ue le norme del Dlgs 152/2006 che "esonerano" dall'obbligo di eseguire la bonifica il proprietario del sito non responsabile della contaminazione.
La Corte di Giustizia (sentenza 4 marzo 2015, causa C-534/13) ha così risposto al Consiglio di Stato italiano che lo aveva interpellato, con ordinanza 21/2013, circa la compatibilità delle prescrizioni stabilite dal Titolo V (bonifica dei siti contaminati) del "Codice ambientale", con la disciplina Ue in materia di danno ambientale (direttiva 2004/35/Ce).
Secondo la Cge, le norme come il "Codice ambientale" che, nel caso di mancata individuazione del responsabile della contaminazione, non consentono alla P.a. di obbligare il proprietario "incolpevole" del sito a eseguire le misure di prevenzione e di riparazione (imponendogli solo il rimborso delle spese sostenute dall’autorità, nel limite del valore di mercato del sito), sono compatibili con la direttiva 2004/35/Ue.
L'obbligo di accertare un nesso causale tra l'azione dell'operatore e il danno ambientale, sottolinea la Cge nella sentenza, è sempre richiesto dal regime di responsabilità "oggettiva" e "soggettiva" previsto dalla direttiva.
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 4 marzo 2015, causa C-534/13
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