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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 12 gennaio 2022, n. 217

Danno ambientale - Holding - Attività inquinante posta in essere dalla società controllata - Contaminazione storica ex articolo 242 del Dlgs 152/2006 - Beneficio economico per il gruppo - Responsabilità della capogruppo - Obblighi di bonifica ex articolo 244 del Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Deposito incontrollato di rifiuti industriali - Inquinamento del suolo e della falda acquifera - Pericolo attuale di aggravamento della contaminazione ambientale risalente nel tempo - Ordine di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale del sito inquinato ex articolo 244 del Dlgs 152/2006 - Destinatario dell'ordinanza - Società subentrata all'azienda autrice dell'inquinamento, ma estranea alla contaminazione - Fenomeno di successione universale di azienda (quale complesso di beni materiali e immateriali) - Sussistenza

Se l'attività inquinante della società controllata determina un beneficio economico anche per il gruppo, la holding ne risponde, con conseguente obbligo di bonifica ex Dlgs 152/2006.
Questo il principio di diritto ribadito con sentenza 217/2022 dal Consiglio di Stato che, confermando un precedente orientamento giurisprudenziale, avalla la concezione sostanzialistica di impresa per cui "a fronte di una pluralità giuridica soggettiva delle imprese facenti parte di un gruppo, può comunque essere individuata una identità economica del gruppo ed un conseguente beneficio derivante alla holding e, quindi, al gruppo nel suo insieme dall'attività di una controllata". Laddove la capogruppo abbia tratto giovamento dall'attività inquinante posta in essere negli anni dalla controllata, in termini di risparmio di spesa ottenuto tramite la mancata adozione di adeguati presidi ambientali, sarà dunque chiamata a rispondere della contaminazione storica dell'ambiente, con conseguente obbligo di bonifica ex articolo 244 del Dlgs 152/2006. L'accertamento della responsabilità, chiarisce il Collegio, non deve infatti limitarsi all'individuazione dell'autore materiale della condotta inquinante, ma va esteso "a quei soggetti che hanno il controllo della fonte di inquinamento in virtù di poteri decisionali". 
Nella specie, il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un grave fenomeno di inquinamento del suolo nella Regione Sardegna, derivante dal deposito incontrollato protratto per anni di rifiuti industriali. Destinataria, legittima, dell'ordine di messa in sicurezza e bonifica di cui al Dlgs 152/2006 la società subentrata a quella direttamente responsabile della contaminazione tramite un fenomeno di successione universale, con trasferimento della titolarità di beni, impianti e delle connesse obbligazioni di natura ambientale.

 

N.d.R.: il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

Consiglio di Stato

Sentenza 12 gennaio 2022, n. 217