Sentenza Corte di Cassazione 9 dicembre 2015, n. 48461
Rifiuti - Trasporto illecito ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Assenza di autorizzazione ex articolo 212, Dlgs 152/2006 - Episodio isolato che determina la non abitualità - Esclusione punibilità per tenuità del fatto ex articolo 131-bis Codice penale - Applicabilità
Un unico episodio di trasporto illecito di rifiuti è compatibile con la disciplina di esclusione della punibilità per tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis Codice penale, laddove ricorrano anche gli altri requisiti di legge.
La Corte di Cassazione ha con sentenza n. 48461 affermato che laddove il trasporto illecito di rifiuti non pericolosi ex articolo 256, comma del Dlgs 152/2006 in assenza di iscrizione all’Albo gestori, sia stato commesso una sola volta (non abitualità), si può applicare al reato l’istituto della “particolare tenuità del fatto” introdotto dalla legge 28/2015. Sempre che ricorrano anche le ulteriori condizioni, ossia che la pena detentiva del reato non sia essere superiore nel massimo a 5 anni e l’offesa sia di particolare tenuità.
Nel caso in esame, all’imputato – incensurato – era stato contestato appunto un unico episodio di trasporto illecito ed allo stesso era stata comminata una pena minima. I Giudici hanno quindi ritenuto di poter applicare l’esclusione della punibilità al caso.
Corte di Cassazione
Sentenza 9 dicembre 2015, n. 48461
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