Dm Ambiente 5 febbraio 1998
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero
1) N.d.R.: si riporta il testo vigente e coordinato con tutte le dirette modifiche intervenute nel corso del tempo.
Sono inserite:
a) in modo statico (ossia evidenziate in modo fisso nel testo) le modifiche apportate dai seguenti provvedimenti:
- direttiva MinAmbiente 9 aprile 2002 (recante la cd. “transcodifica dei Cer”, in merito alla quale si consulti il relativo approfondimento). La trasposizione operata dalla direttiva 9 aprile 2002 è segnalata in neretto sulle singole parti del testo;
b) in modo dinamico (ossia evidenziabili mediante i comandi posti in calce alla presente pagina) le modifiche recate dagli atti che compaiono sotto la voce "Questo provvedimento è stato modificato da:".
2) N.d.R.: il Legislatore non ha ad oggi provveduto ad allineare il testo del decreto ministeriale in parola a diverse ed importanti modifiche che hanno interessato l’Elenco europeo dei rifiuti (cd. "Eer", recante i codici di identificazione dei rifiuti), modifiche che sono state invece dallo stesso Legislatore trasposte nella Parte IV del Dlgs 152/2006. Di conseguenza, per la corretta individuazione dei codici da attribuire ai rifiuti si ritiene debba farsi riferimento al suddetto Codice ambientale.
3) N.d.R.: in relazione ai rapporti tra il Dm 69/2018 sull'"Eow" del conglomerato bituminoso e la disciplina "Mps” di cui al Dm 5 febbraio 1998, il MinAmbiente, con la risposta al quesito n. 8 dell'ottobre 2018, si è espresso nel senso che: "(…) restano valide ed efficaci tutte le disposizioni del Dm 5 febbraio 1998 inerenti i limiti quantitativi previsti all'allegato 4, le norme tecniche di cui alll'allegato 5 ed i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, suballegato 2, o dalle autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte IV e del Titolo I, Capo IV, Parte IV del Dlgs 152/2006.
Con sentenza n. 47712 pubblicata il 19 ottobre 2018, la Corte di Cassazione ha poi escluso che, con riferimento ai rottami metallici, il Dm 5 febbraio 1998 possa ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore del regolamento 333/2011/Ue.
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero dell'ambiente
Decreto 5 febbraio 1998
(So n. 72 alla Gu 16 aprile 1998 n. 88)
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