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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 11 marzo 2016, n. 10111

Rifiuti da demolizione - Attività di tritovagliatura in assenza di autorizzazione - Gestione non autorizzata di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Soggetto che ha disponibilità dell'area ed è proprietario dei macchinari - Responsabilità - Sussistenza - Assenza del soggetto al momento dei sopralluoghi - Irrilevanza

Confermata la condanna per il soggetto preposto alla gestione immobiliare e finanziaria di un terreno dove, attraverso l'utilizzo di macchinari di sua proprietà, è stata posta in essere un'attività non autorizzata di gestione rifiuti.
Non potendo il ricorrente in giudizio contestare da un lato la disponibilità di fatto dell’area (in quanto institore preposto alla gestione della stessa), dall'altro la proprietà del "tritovagliore" utilizzato per trattare, senza alcuna autorizzazione, alcuni cumuli di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione rinvenuti in due distinti sopralluoghi, la Corte di Cassazione (sentenza 10111/2016) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la sentenza con cui il Tribunale di Treviso lo aveva condannato per gestione non autorizzata di rifiuti, ai sensi dell'articolo 256, comma 1 del Dlgs 152/2006.
La circostanza che il soggetto non fosse il legale rappresentante della società proprietà del terreno e non fosse presente sul posto al momento dei sopralluoghi effettuati dagli organi di controllo, secondo la Suprema Corte, non possono avere rilevanza decisiva.

Corte di Cassazione

Sentenza 11 marzo 2016, n. 10111