Sentenza Consiglio di Stato 18 maggio 2016, n. 2004
Rumore - Attività industriale preesistente – Nuovo piano di zonizzazione comunale – Ex articolo 4 legge 447/1995 - Riclassificazione area in zona V prevalentemente industriale - Legittimità -
Il Comune può in fase di pianificazione acustica discostarsi dalla preesistente pianificazione urbanistica, non potendo quest’ultima essere vincolante nella riclassificazione in classe acustica diversa di un impianto industriale.
Il Consiglio di Stato con sentenza 18 maggio 2016, n. 2004 ha ribadito il principio per cui in sede di pianificazione acustica (ex articolo 4, legge 447/1995), la preesistente pianificazione urbanistica del territorio comunale è destinata a fungere da mero parametro di riferimento non vincolante, dato che la pianificazione acustica non deve sovrapporsi alle opzioni urbanistiche pregresse. Da ciò discende che un impianto industriale ben poteva essere incluso nella classe acustica VI (aree a destinazione industriale esclusiva), ma se in fase di elaborazione del nuovo Piano rumore la zona urbanisticamente è cambiata, l'area dell'impianto sarà di classe V (aree prevalentemente industriali), con conseguente ripercussioni dei limiti di emissioni sonore.
Nel caso di specie, l'area su cui sorge l'impianto industriale della ricorrente lombarda insiste su un territorio che non si può più definire esclusivamente industriale, essendo state nel tempo costruite unità abitative a meno di 200 metri dallo stesso. Gli atti comunali di modifica della classe acustica dell'area sono pertanto regolari e la ricorrente si è vista respingere ogni pretesa.
Consiglio di Stato
Sentenza 18 maggio 2016, n. 2004
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