Sentenza Tar Piemonte 13 maggio 2016, n. 674
Danno ambientale e bonifiche - Obblighi di bonifica - Fusione societaria - Obblighi in capo alla nuova società risultante dalla fusione - Sussistenza
La società risultante dalla fusione se succede in universum ius alla società incorporata che aveva dato causa all'inquinamento conserva gli obblighi di bonifica del sito inquinato.
Lo ha deciso il Tar Piemonte nella sentenza 13 maggio 2016, n. 674. Appurato come nel caso di specie che la società piemontese originata dalla fusione succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla società incorporata, le conseguenze derivanti dal comportamento messo in atto da quest'ultima, anche riguardo alla responsabilità per ripristino ambientale, non possono che ricadere sulla società subentrante, altrimenti basterebbe un processo di fusione societaria per liberarsi dagli obblighi di bonifica aggirando il principio "chi inquina paga".
Rigettata anche la doglianza per cui la competenza per la diffida a bonificare spetterebbe al Comune in base alle norme piemontesi (Lr 42/2000 e 9/2007). Per i Giudici il Codice ambientale Dlgs 152/2006 è chiaro nell'affidare alla Provincia tale compito e il richiamo alla legge piemontese in materia non è fondato in quanto dalle norme regionali non discende la competenza dei Comuni per l'adozione delle ordinanze di diffida "ma solo, a tutto voler concedere, quella relativa all'approvazione ed all'autorizzazione dei progetti di bonifica predisposti dai privati".
Tar Piemonte
Sentenza 13 maggio 2016, n. 674
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