Sentenza Corte di Cassazione 14 giugno 2016, n 12275
Rifiuti - Tassa rifiuti - Tarsu - Riscossione - Fallimento - Articolo 2752, Codice civile - Credito privilegiato - Sussistenza - Tari - Natura tributaria - Estensione della disciplina del privilegio - Legittimità
In virtù della sostanziale continuità tra la precedente Tarsu e la Tari, nuova tassa rifiuti vigente dal 1° gennaio 2014 il privilegio sui crediti Tarsu si estende anche ai crediti Tari ex legge 147/2013.
Così si è espressa la Corte di Cassazione che con sentenza 14 gennaio 2016, n. 12275 ha riconosciuto le pretese di una municipalizzata laziale nei confronti di una azienda in fallimento. Il Giudice di merito aveva riconosciuto come crediti privilegiati ex articolo 2752 del Codice civile quelli da Tarsu mentre aveva escluso quelli da Tari sulla base di una interpretazione restrittiva della norma. Per la Cassazione il Codice civile quando parla privilegio sui tributi dei Comuni e delle Province "previsti dalla legge per la finanza locale", rinvia non alla legge istitutiva dell'imposta ma all'atto astrattamente generatore dell'imposizione.
Una volta riconosciuta la natura di tributo locale della Tari (dovuta, anche se in minima parte, addirittura in caso di mancato svolgimento del servizio), i crediti derivanti dalla tassa sono assistiti da privilegio nel caso di procedura fallimentare. A chiudere la questione c'è infine il Dl 201/2011, convertito dalla legge 164/2011 che con interpretazione autentica dice che il riferimento "legge per la finanza locale" contenuto nell'articolo 2752, C.c. si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali, quindi anche alla Tari.
Corte di Cassazione
Sentenza 14 giugno 2016, n 12275
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