Sentenza Ctp Milano 4 febbraio 2016, n. 1067
Rifiuti - Tassazione - Pagamento del tributo - Cartella di pagamento - Emissione senza previa notifica di un avviso di accertamento - Nullità - Sussistenza
La cartella di pagamento della Tarsu emessa senza essere preceduta da un avviso di accertamento è nulla perché solo con l'avviso di accertamento il contribuente conosce l'obbligazione tributaria in tutti i suoi elementi.
Si è espressa così la Commissione provinciale tributaria di Milano nella sentenza 4 febbraio 2016, n. 1067 che ha annullato la cartella esattoriale notificata a una società e non preceduta dall'avviso di accertamento in quanto il Comune non ha permesso alla società di conoscere i conteggi e la metratura utilizzata per calcolare la relativa tassa. Per i Giudici la cartella è un mezzo di pagamento delle imposte e tributi vari ma il documento che fa sorgere l'obbligazione tributaria se non è disposto diversamente dalla legge, è l'avviso di accertamento.
Occorre peraltro dire che ai sensi dell'articolo 72 del regolamento sulla Tarsu (Dlgs 507/1993) i Comuni possono procedere direttamente a liquidare il tributo e all'iscrizione a ruolo senza notificare avviso di accertamento nei casi in cui la liquidazione avvenga in base ai ruoli dell'anno precedente, cioè su dati già acquisiti e non soggetti a modifica (si veda Cassazione n. 17602/2009, n. 23582/2009, n. 10978/2010, n. 16713/2010).
Commissione tributaria Lombardia
Sentenza 4 febbraio 2016, n. 1067
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