Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione 29 settembre 2017, n. 22898

Rifiuti - Tassazione rifiuti - Esenzione - Presupposti - Articoli 62 e 70, Dlgs 507/1993 - Dichiarazione sul diritto all'esenzione o riduzione del tributo - Onere del contribuente - Sussistenza

È onere del contribuente dichiarare quelle parti di superficie che ritiene abbiano diritto all'esenzione della tassa rifiuti, altrimenti scatta la presunzione di imposizione su tutta la superficie.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione (ordinanza 22 settembre 2017, n. 22898) che ha confermato la sentenza di merito che rigettava le doglianze del contribuente che si era visto recapitare avviso di pagamento della Tarsu su tutta la superficie dell'opificio industriale sito in Provincia di Bari. Il contribuente si doleva del fatto non era stata accolta l'esenzione dalla tassa di quella parte dell'opificio adibita a "deposito senza accesso al pubblico" e di fatto inutilizzabile, poiché egli non aveva presentato apposita dichiarazione.
I Supremi Giudici però hanno ricordato che ai sensi degli articoli 62 e 70 del Dlgs 507/1993 in materia di Tarsu (ma gli stessi principi valgono in materia di Tari, la nuova tassa rifiuti vigente dal 1° gennaio 2014) la dichiarazione iniziale o di variazione concernenti l'esenzione dalla tassa di determinate aree è condizione legale imprescindibile dell'esenzione stessa, ricollegata all'esigenza di porre l'ufficio impositore in condizione di tempestivamente espletare le dovute verifiche. Per cui senza dichiarazione del contribuente non si può pretendere l'esenzione o riduzione della tassa.

Corte di Cassazione

Ordinanza 29 settembre 2017, n. 22898