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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 29 giugno 2016, n. 441

Abbandono rifiuti - Proprietario sito -  Società di capitali -  Responsabilità ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Accertamento - Responsabilità automatica socio - Negazione - Obbligo di bonifica in capo al socio incolpevole - Insussistenza

L’obbligo di smaltimento dei rifiuti imposto ad una società non può ricadere automaticamente sul socio, a meno che non sia provata la sua responsabilità diretta.
Il Tar del Lazio con sentenza 29 giugno 2016, n. 441 ha negato la possibilità di imputare l’obbligo di smaltimento di rifiuti ex articolo 192 Dlgs 152/2006, a titolo di responsabilità oggettiva, al proprietario del sito, al titolare  di diritti reali di godimento, al socio incolpevoli.
I Giudici ritengono infatti che il principio “chi inquina paga” possa essere applicato solo in presenza di una responsabilità diretta del socio/azionista della società, ossia laddove la condotta umana sia in nesso di causalità diretta con l’evento e il socio fosse ben consapevole che stava compiendo un’attività pericolosa ex articolo 2050 Codice civile.
Nel caso di specie, i Giudici amministrativi hanno accolto il ricorso della società, proprietaria al 50% del sito contaminato, che riteneva non sussistessero i presupposti per obbligarla alla bonifica dello stesso, non potendo condannare il socio per responsabilità oggettiva.

Tar Lazio

Sentenza 29 giugno 2016, n. 441