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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Friuli Venezia Giulia, 7 novembre 2017, n. 304

Rifiuti - Abbandono su terreno - Ordinanza sindacale di rimozione - Ai sensi dell'articolo 192, Dlgs 152/2006 - Necessità - Ordinanze ex articoli 50 e 54, Dlgs 267/2000 - Onere probatorio - Certezza della colpevolezza nel processo penale - Criterio "più probabile che non" nel procedimento amministrativo

La responsabilità per abbandono di rifiuti può essere accertata sia nel processo penale che in quello amministrativo, con la differenza che nel primo va raggiunta la certezza della colpevolezza, mentre nel secondo opera il criterio “più probabile che non”.
Il Tar del Friuli Venezia Giulia con sentenza 7 novembre 2017, n. 304 ha ribadito come nel processo amministrativo è sufficiente un quadro indiziario, purché significativo e coerente, per attribuire la responsabilità nell’abbandono dei rifiuti e con essa la legittimità dell’ordine di rimozione a carico del responsabile. Infatti, l’onere probatorio si configura in modo differente nel processo penale e in quello amministrativo: nel primo va raggiunta la certezza della colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, nel secondo opera il criterio del “più probabile che non”.Nel caso di specie, i Giudici ritengono che il materiale abbandonato (tra cui creme solari, balsamo per capelli, tinte per capelli) è “più probabile che non” che sia da addebitare all’imputato, e di conseguenza anche la relativa rimozione.

Tar Friuli Venezia Giulia

Sentenza 7 novembre 2017, n. 304