Sentenza Corte di Cassazione 26 settembre 2016, n. 39781
Rifiuti - Deposito incontrollato - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Discarica abusiva - Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Natura giuridica - Momento di consumazione del reato - Rinvio al Dlgs 36/2003 - Fase post operativa - Permanenza del reato - Causa naturalistica o giudiziale - Cessazione permanenza - Necessità
La disciplina sulle discariche ex Dlgs 36/2003, che prevede espressamente "gestione operativa" e "gestione post-operativa", impedisce di restringere l'interpretazione della condotta criminosa alla sola discarica "in esercizio".
A ribadirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 39781/2016) che, nel respingere il ricorso contro una sentenza della Corte di Appello di Milano, sottolinea come anche la fase successiva alla chiusura della discarica debba ritenersi attratta nell'ambito del reato sanzionato dall'articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006.
La "permanenza" del reato in questione, infatti, può essere interrotta solo da una causa naturalistica (come la rimozione dei rifiuti) o giudiziale (come il sequestro o una sentenza di condanna), in assenza delle quali, ai fini della prescrizione, la consumazione del reato non può essere individuata nell'ultimo (illecito) conferimento dei rifiuti.
Il reato di omessa bonifica (articolo 257, Dlgs 152/2006), d'altra parte, non si pone in diretta continuità con la disciplina in questione in quanto il concetto di "degrado" dell’area, alla base della discarica abusiva, non necessariamente coincide con i concetti di "contaminazione" del sito e di "inquinamento" che fondano l'obbligo di bonifica.
Corte di Cassazione
Sentenza 26 settembre 2016, n. 39781
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