Sentenza Cassazione, 12 dicembre 2016, n. 52511
Sicurezza sul lavoro - Lesioni del lavoratore - Reato di omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale - Omissione impianti di sicurezza – Reato ex articolo 437, Codice penale - Reato di pericolo - Condotta omissiva - Sufficienza
Per integrare il reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche (articolo 437 Codice penale), è sufficiente che sia provata la condotta antigiuridica, non rilevando il verificarsi dell’evento.
La Suprema Corte ha con sentenza 12 dicembre 2016, n. 52511 ricordato che l’articolo 437 del Codice penale è un reato di pericolo. Per l’applicabilità della norma è infatti sufficiente la consapevolezza della condotta tipica del reato doloso, indipendentemente dal danno che ne derivi in concreto. Qualora l’evento si verifichi, ricorre l’ipotesi più grave del secondo comma del medesimo articolo.
Nel caso di specie, i Giudici confermano la condanna del datore piemontese le lesioni occorse ad un lavoratore ex articolo 590 C.p, poiché aveva omesso di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro integrando la fattispecie ex articolo 437 C.p.
Corte di Cassazione
Sentenza 12 dicembre 2016, n. 52511
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