Sentenza Corte di Cassazione 2 agosto 2022, n. 30397
Sicurezza sul lavoro - Contratto di appalto - Obblighi di coordinamento e cooperazione tra datori di lavoro dell'impresa committente e di quella appaltatrice (articolo 26 del Dlgs 81/2008) - Durata degli obblighi in tutta la fase di esecuzione del contratto di appalto - Sussistenza - Obblighi del committente - Promozione del coordinamento tra imprese - Redazione del Documento di valutazione dei rischi interferenti - Necessità - Sussistenza - Infortunio sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro della committente - Violazione degli articoli 26 e 71 del Dlgs 81/2008 - Reato di lesioni personali colpose ex articolo 590 del Codice penale - Sussistenza
In caso di appalto gli obblighi di coordinamento tra datori di lavoro della committente e appaltatrice devono proseguire anche durante l'esecuzione del contratto al fine di prevenire rischi sul lavoro "da interferenza".
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza 30397/2022 chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dal legale rappresentante di una società a responsabilità limitata (committente) condannato dalla Corte d'Appello di Brescia per il reato di lesioni colpose ex articolo 590 del Codice penale commesso ai danni di un lavoratore dell'impresa appaltatrice. Nella specie all'imputato si contestava di non aver adeguatamente individuato e regolamentato il rischio infortunistico connesso alla specifica operazione lavorativa impartita, in violazione degli obblighi di coordinamento, cooperazione e consultazione con la ditta appaltatrice (articolo 26 del Dlgs 81/2008).
Sul punto la Corte chiarisce che tale attività di cooperazione e coordinamento deve proseguire in corso di esecuzione del contratto di appalto e, "anche qualora non accompagnata da un documento ufficiale", deve essere volta all'individuazione dei rischi interferenziali connessi all'attività lavorativa, con conseguente elaborazione delle strategie comuni per la loro prevenzione. A tal fine incombe sul committente l'onere di promuovere tale coordinamento ed elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (Duvri). Documento nella specie "insufficiente e difettoso proprio in ragione dei limiti di comunicazione e informazione tra operatori, appartenenti alle diverse realtà aziendali chiamate ad operare congiuntamente sul luogo di lavoro". (IM)
N.d.R.: il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 2 agosto 2022, n. 30397
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: