Sentenza Corte di Cassazione 23 luglio 2018, n. 34788
Sicurezza sul lavoro – Infortunio lavoratore – Lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale – Operazioni in ambito gestione rifiuti verdi – Nastro trasportatore rifiuti vegetali - Mancato dispositivo di protezione - Coesistenza in un medesimo contesto di più imprese - Obblighi connessi ai contratti di appalto, ex articolo 26, Dlgs 81/2008 - Rischi specifici da interferenza - Necessità di coordinamento e cooperazione tra il committente e appaltatore – Confronto su valutazione rischi attività lavorative, ex articolo 28, Dlgs 81/2008 - Sussistenza
Nel caso di imprese che gestiscono rifiuti e operano nel medesimo luogo di lavoro si deve tener conto dei possibili rischi specifici da interferenza, ex articolo 26, Dlgs 81/2008.
La Corte di Cassazione con sentenza 23 luglio 2018, n. 34788, ha ricordato che l'interferenza rilevante deve essere necessariamente intesa come interferenza non di soli lavoratori, ma derivante dalla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi, come nella fattispecie del contratto di appalto. I Giudici hanno così evidenziato la necessità di coordinamento e cooperazione tra il committente e l’appaltatore per garantire la sicurezza dei lavoratori e di confronto e valutazione sui i rischi connessi alle attività lavorative.
Nel caso in esame è stata confermata la colpevolezza dei due imputati veneti per le lesioni personali colpose (ex articolo 590, C.p.) occorse al lavoratore, causate della mancata predisposizione di protezioni al nastro trasportatore utilizzato per la movimentazione di rifiuti verdi, la presenza di un dispositivo di blocco dell’accensione dell'impianto sarebbe stata decisiva nell’evitare l'evento.
Corte di Cassazione
Sentenza 23 luglio 2018, n. 34788
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