Sentenza Tar Lombardia 9 gennaio 2017, n. 38
Bonifica sito inquinato - Obblighi di bonifica - Imputazione al curatore fallimentare - Esclusione - Obbligo di redazione del piano delle indagini propedeutico alla bonifica - Illegittimità - Sussistenza
Salva prova di responsabilità, al curatore fallimentare non si possono imputare gli obblighi di bonifica né tantomeno la redazione del "piano delle indagini" poiché atto propedeutico alla bonifica stessa.
Il Tar Lombardia nella sentenza 9 gennaio 2017, n. 38 ha accolto le doglianze del curatore fallimentare di una azienda che si era visto ordinare dal Comune la redazione del piano delle indagini ex allegato 2, Titolo V, Parte IV, Dlgs 152/2006 in relazione a un terreno inquinato da bonificare. La redazione del Piano delle indagini è un'attività propedeutica e comunque logicamente preordinata rispetto alla successiva bonifica dei luoghi, pertanto poiché è esclusa la legittimazione del curatore fallimentare rispetto agli obblighi di bonifica, così non gli può essere imposta la redazione del piano a ciò preordinato.
Se non è individuata una univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore, nessun ordine di ripristino può essere imposto dal Comune alla curatela fallimentare quale mera responsabilità di posizione. Il curatore, infatti, non sostituisce il fallito dato che la procedura fallimentare ha uno scopo liquidativo e non già amministrativo o continuativo dell'impresa fallita.
Tar Lombardia
Sentenza 9 gennaio 2017, n. 38
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