Sentenza Tar Abruzzo 20 marzo 2019, n. 86
Danno ambientale e bonifiche - Bonifica di sito di interesse nazionale - Ordinanza provinciale ex articolo 244, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Natura - Ordine amministrativo di ripristino - Sussistenza - Competenza del Ministero dell'ambiente - Articolo 252, Dlgs 152/2006 - Solo su gestione della procedura di bonifica - Continuità normativa tra articolo 22, Dlgs 22/1997 e articolo 244, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
L'ordinanza provinciale ex articolo 244, Dlgs 152/2006 di bonifica di un sito inquinato è un ordine amministrativo di ripristino che non ha carattere di sanzione e si può trasmettere agli eredi.
Il Tar Abruzzo (sentenza 20 marzo 2019, n. 86) ha fatto il punto su alcuni aspetti della disciplina della bonifica, nell'ambito di un procedimento di bonifica di un sito di interesse nazionale vicino Pescara. L'ordine di bonifica ex articolo 244, Dlgs 152/2006 impartito dalla Provincia come primo atto del procedimento è legittimo in quanto tale Ente ha competenza anche sui siti di interesse nazionale: il Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 252 del Dlgs 152/2006 ha competenza solo per la gestione della procedura di bonifica.
Inoltre l'ordine di bonifica non ha natura sanzionatoria, è un ordine amministrativo di ripristino: il destinatario è soggetto a un obbligo personale di ripristino che deriva dalla legge e dura finché permane l'inquinamento e perciò si può altresì trasmettere agli eredi. Infine c'è continuità normativa tra l'articolo 244 del Dlgs 152/2006 sul suddetto ordine di bonifica e l'articolo 22 del Dlgs 22/1997 per cui il Dlgs 152/2006 si applica anche per inquinamenti avvenuti sub Dlgs del 1997. (F.P.)
N.d.R.: la sentenza 86/2019 in parola è stata confermata dalla sentenza 2301/2020 del Consiglio di Stato.
Tar Abruzzo
Sentenza 20 marzo 2019, n. 86
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: