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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Tar Veneto, 7 dicembre 2016, n. 1342

Bonifiche - Progetto di bonifica - Cessione del progetto - Responsabilità alienante - Insussistenza - Garanzia fideiussoria ex articolo 242, Dlgs 152/2006 -  Dovuta dall’acquirente - Sussistenza

Nel caso in cui la titolarità di un Progetto di bonifica muti in corso d’opera, l’acquirente  diventa l’unico titolare del Progetto stesso e soltanto su di lui grava l’obbligo di bonifica delle aree acquistate.
Il Tar del Veneto con sentenza 7 dicembre 2016, n. 1342 ha evidenziato come a seguito della cessione di un Progetto di bonifica, l’originario proprietario, oltre a non avere l’obbligo, non ha neppure il diritto, né il potere di effettuare interventi di bonifica sui terreni ceduti.  Da questo discende che ex articolo 242, Dlgs 152/2006 soltanto sul responsabile della bonifica grava l’onere di prestare idonea garanzia fideiussoria.
Nel caso di specie, i Giudici accolgono il ricorso presentato da una società (alienante di un Progetto di bonifica) che riteneva di non avere più obblighi di bonifica e di conseguenza nemmeno di prestazioni fideiussorie.

Tar Veneto

Sentenza 7 dicembre 2016, n. 1342