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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 13 giugno 2016, n. 2533

Discarica - Bonifica - Individuazione soggetto responsabile ex articolo 17, Dlgs 22/1997 (ora articolo 245, Dlgs 152/2006) - Proprietario del sito -  Insussistenza - Gestore del sito - Sussistenza

Il proprietario di un sito bonificato ad opera della Pa, non deve rifonderla se la gestione dello stesso è in capo ad un terzo colpevole e irreperibile.
Il Consiglio di Stato con sentenza 13 giugno 2016, n. 2533 ha chiarito che la previsione di cui all’articolo 17 del Dlgs 22/1997, con continuità normativa rispetto all’articolo 245 del Dlgs 152/2006, va interpretata nel senso di limitare la responsabilità del proprietario di un sito che però non gestisce. La norma obbliga colui che ha dato luogo alla contaminazione a provvedere e laddove non lo faccia, l’Amministrazione si adopera in tal senso salvo poi rivalersi. La Corte sostiene che la rivalsa dell’Amministrazione non possa concretizzarsi, poiché il proprietario formale del sito non era titolare delle funzioni di gestione relative allo stesso, e non può essere chiamato a risponderne.
Nel caso di specie, l’Agenzia del Demanio toscana non poteva essere chiamata a risarcire il Comune che si era adoperato per bonificare un sito adibito a discarica che era sì di proprietà formale della stessa; ma la cui responsabilità per l’inquinamento è imputabile solo al gestore (per altro irreperibile).

Consiglio di Stato

Sentenza 13 giugno 2016, n. 2533