Sentenza Tar Marche 8 febbraio 2021, n. 101
Danno ambientale e bonifiche - Area industriale - Inquinamento - Ordine della Provincia di proseguire la bonifica del sito ex articolo 242, Dlgs 152/2006 - Individuazione dell'azienda proprietaria dell'area come responsabile dell'inquinamento - Ragioni - Nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area ed inquinamento dell'area medesima - Utilizzo del canone civilistico del "più probabile che non" - Legittimità - Sussistenza - Prova per presunzioni semplici - Articoli 2727 e 2729, Codice civile - Legittimità - Sussistenza
Il principio del "più probabile che non" legittima l'ordine di bonifica diretto all'impresa titolare dell'area oggetto di inquinamento, se la P.A. prova il nesso tra attività d'impresa e inquinamento.
Confermata dal Tar Marche (sentenza 8 febbraio 2021, n. 101) la legittimità del provvedimento della Provincia che imponeva a una azienda l'attuazione/prosieguo degli interventi di bonifica ex articolo 242, Dlgs 152/2006 in relazione alle acque sotterranee corrispondenti al sito di sua proprietà, nelle quali era stata rilevata una contaminazione. Nel ritenere legittimo il provvedimento provinciale i Giudici hanno ricordato che ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area ed inquinamento dell'area medesima, opera per costante Giurisprudenza il canone civilistico del "più probabile che non".
Per poter presumere l'esistenza del nesso di causalità l'Autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali – come nel caso di specie - la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività. E la P.A. per costituire la prova può anche avvalersi di presunzioni semplici di cui agli articoli 2727 e 2729, Codice civile. Di contro il soggetto individuato come responsabile dell'inquinamento non può ventilare il dubbio su una eventuale responsabilità di terzi ma deve, allo stesso modo dell'Amministrazione, indicare a quale altra impresa, in virtù di una specifica e determinata causalità, debba addebitarsi la condotta causativa dell'inquinamento. (FP)
Tar Marche
Sentenza 8 febbraio 2021, n. 101
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