Sentenza Tar Lazio, 11 gennaio 2017, n. 6
Rifiuti - Impianto gestione - Quantità rifiuti in riserva superiore a rifiuti da recuperare - Contrarietà a articoli 6, 7 Dm 5 febbraio 1998 - Autorizzazione semplificata ex articolo 216, Dlgs 152/2006 - Diniego al rilascio - Legittimità - Autorizzazione unica ambientale ex Dpr 59/2013 - Diniego al rilascio - Legittimità
È legittimo il diniego al rilascio di un’autorizzazione unica ambientale per un impianto la cui quantità di rifiuti per la messa in riserva è di gran lunga superiore a quella che può essere recuperata.
Il Tar Lazio ha con sentenza 11 gennaio 2017, n. 6 ritenuto che il Suap sia nel giusto negando l’autorizzazione ex articolo 216, Dlgs 152/2016 ad un impianto di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi e attività di recupero R3, quando la quantità di quelli messi in riserva è di molto superiore a quella che può essere recuperata (si vedano gli articoli 6 e 7, Dm 5 febbraio 1998)
Nel caso in esame, la società prevedeva rifiuti in riserva R13 in quantità pari a 21mila t/a, mentre quelli da recuperare con attività R3 in quantità pari a 3mila t/a. Il Giudice ha ritenuto legittimo il diniego all’autorizzazione all’impianto, discostandosi troppo da quanto previsto nel Dm 5 febbraio 1998.
Tar Lazio
Sentenza 11 gennaio 2017, n. 6
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