Sentenza Consiglio di Stato 8 ottobre 2018, n. 5761
Bonifiche di siti inquinati – Ordinanza di avvio delle operazioni di bonifica – Articolo 244, Dlgs 152/2006 – Individuazione del responsabile della contaminazione – Nesso di causalità tra condotta ed evento - Principio del "più probabile che non" – Sussistenza - Procedure operative e amministrative di bonifica – Articolo 242, Dlgs 152/2006 – Natura riparatoria e ripristinatoria – Fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore - Applicabilità – Sussistenza
Per individuare il responsabile della contaminazione ai fini della bonifica è sufficiente che l'effettiva esistenza del nesso ipotizzato - tra condotta e inquinamento - sia "più probabile che non".
"In altre parole", ribadisce il Consiglio di Stato nella sentenza 8 ottobre 2018, n. 5761, ai fini dell’applicazione delle procedure di cui al Titolo V della Parte IV del Dlgs 152/2006, per la dimostrazione del nesso di causalità “è sufficiente che la validità eziologica sia superiore al cinquanta per cento”.
L'altro "corollario fondamentale" di tale disciplina, legato alla natura riparatoria e ripristinatoria della stessa, è quello di essere applicabile anche nel caso di inquinamenti risalenti a fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore (al contrario di quanto previsto dalla disciplina sul danno ambientale).
Il Cds ha così definitivamente respinto il ricorso contro un'ordinanza del Comune di Ferrara che intima la bonifica di un'area a un'azienda chimica, ritenuta "responsabile" dell'inquinamento per aver conferito nella discarica circostante, in violazione delle regole applicabili ai tempi (anni ’60) e all'oscuro della P.a, degli scarti di lavorazione pericolosi da cui poi sono derivati i composti contaminanti rilevati nel terreno e nelle falde. Il soggetto che conferisce in discarica di rifiuti non ammessi, ribadisce in conclusione il CdS, rimane responsabile della futura contaminazione.
Consiglio di Stato
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