Sentenza Consiglio di Stato 14 giugno 2017, n. 2913
Acque - Servizio idrico integrato - Affidamento al gestore unico - Obbligo per i Comuni dell'Ato di affidare gratuitamente al nuovo gestore le infrastrutture idriche - Articolo 153, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Nuova sentenza del Consiglio di Stato che ribadisce l'obbligo dei Comuni laziali ricadenti in un Ambito territoriale ottimale di affidare le reti al nuovo gestore del servizio idrico ex articolo 153, Dlgs 152/2006.
Dopo la precedente pronuncia del 16 maggio 2017, n. 2320, il Consiglio di Stato nella sentenza 14 giugno 2017, n. 2913 ha ribadito la legittimità della diffida della Regione Lazio ai Comuni facenti parte di un Ambito territoriale ottimale di affidare gratuitamente le infrastrutture idriche al gestore unico del servizio idrico integrato per l'Ambito territoriale ottimale in oggetto. Tale obbligo deriva già dalla "Legge Galli" 36/1994 ed è stato ribadito dall'articolo 153 del Dlgs 152/2006.
La pretesa dei Comuni ricadenti nel perimetro dell'Ato di fondare sul diritto Ue (direttiva 2000/60/Ce) una eccessiva frammentazione del servizio idrico è in contrasto coi principi della direttiva. Inoltre poiché l'Ato in questione è una forma di cooperazione volontaria basata sulla convenzione perfezionata, ai sensi della Lr n. 6 del 1996, esiste anche un obbligo contrattuale – previsto nella convenzione - per i Comuni aderenti di affidare le infrastrutture al gestore del servizio idrico. Infine è caduta anche la "copertura" regionale: la Lr 13/2015 ha ribadito l'unitarietà del servizio idrico e ha soppresso il periodo transitorio che manteneva in vita le gestioni provvisorie del servizio.
Consiglio di Stato
Sentenza 14 giugno 2017, n. 2913
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: