Sentenza Consiglio di Stato 16 maggio 2017, n. 2320
Acque - Servizi pubblici locali - Affidamento del servizio idrico - Obbligo per gli Enti locali di affidare in concessione gratuita al gestore del servizio idrico le infrastrutture idriche - Articolo 153 del Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Sia sotto la disciplina previgente sia sotto quella vigente del Dlgs 152/2006 i Comuni sono obbligati alla concessione gratuita delle infrastrutture del servizio idrico integrato al nuovo gestore.
Lo ha sancito il Consiglio di Stato nella sentenza 16 maggio 2017, n. 2320 che ha respinto i ricorsi di alcuni Comuni del Lazio contro la diffida a consegnare in concessione gratuita le infrastrutture idriche di proprietà comunale al gestore del servizio idrico integrato, in applicazione dell'articolo 153, comma 1, Dlgs n. 152 del 2006. La disciplina attuale riprende quella della abrogata legge 36/1994. L'obbligo per i Comuni appellanti che fanno parte dell'Ato istituita con Lr 6/1996 (ora Ente di governo dell'ambito territoriale, dopo la riforma) erano destinatarie ab origine dell'obbligo giuridico di trasferimento gratuito in concessione al nuovo gestore unico delle reti di loro proprietà.
In aggiunta i Giudici hanno ricordato che la legge regionale del Lazio 28 ottobre 2015, n. 13 ribadendo i principi di unitarietà del servizio idrico ai sensi del Dlgs 152/2006 ha oltretutto soppresso l'ultrattività delle gestioni provvisorie del servizio, che i Comuni vorrebbero mantenere; tali gestioni perdono anche la base giuridica regionale. Infine il Consiglio di Stato ha ribadito che una gestione frammentaria del servizio idrico fatta per Comune e non a livello di Ato è in contrasto con i principi della "direttiva acque" (2000/60/Ce).
Consiglio di Stato
Sentenza 16 maggio 2017, n. 2320
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