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Sostanze chimiche / pericolose
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 13 luglio 2017, causa C-651/15 P

Reach -  Sostanze estremamente preoccupanti - Regolamento che modifica l'allegato XIV del regolamento 1907/2006/Ce - Inclusione del triossido di cromo - Deroghe - Articolo 58, regolamento 1907/2006/Ce - Esenzione - normativa "specifica" per il controllo del rischio - Necessità

L'articolo 58 del regolamento 1907/2006/Ce che consente di esentare alcuni usi o categorie delle sostanze "estremamente preoccupanti" dall'obbligo di autorizzazione deve essere interpretato restrittivamente.
A dirlo è la Corte di giustizia europea (sentenza 13 luglio 2017, n. C-651/15P) che ha respinto il ricorso, presentato quasi 200 imprese europee (italiane comprese), contro il regolamento 348/2013/Ue con cui il triossido di cromo è stato inserito tra le sostanze "estremamente preoccupanti" soggette ad autorizzazione (allegato XIV, regolamento 1907/2006/Ce), senza alcuna esenzione per determinati usi o categorie.
L’articolo 58 del regolamento "Reach", che consente tali esenzioni qualora il rischio sia controllato sulla base di una normativa "specifica" che imponga prescrizioni minime per la tutela di salute e ambiente, deve essere interpretato "in contrapposizione ad una normativa che disciplina un gruppo di sostanze o una categoria di utilizzi o usi, definiti in maniera generale e astratta".
Ed è per questo che le due direttive citate dai ricorrenti in giudizio (1998/24/Ce e 2004/37/Ue sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti rispettivamente da agenti chimici e cancerogeni) non possono essere considerate "specifiche".

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 13 luglio 2017, causa C-651/15 P

Impugnazione – Regolamento (Ce) n. 1907/2006 (Reach) – Articolo 58, paragrafo 2 – Autorizzazione – Sostanze estremamente preoccupanti – Esenzione – Regolamento che modifica l'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 – Inclusione del triossido di cromo nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione