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Sostanze chimiche / pericolose
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustiza Ue 25 ottobre 2017, causa C-650/15 P

Impugnazione - Regolamento 1907/2006/Ce (Reach) - Articolo 57 - Sostanze estremamente preoccupanti - Identificazione - Articolo 2, paragrafo 8, lettera b) - Esenzione - Articolo 3, punto 15 - Nozione di "sostanza intermedia" - Acrilammide

La circostanza che una sostanza possieda, in un caso specifico, lo status di "sostanza intermedia" non può esentarla dalla procedura di identificazione di cui all’articolo 59 del regolamento 1907/2006/Ce.
Con tali motivazioni la Corte di Giustizia Ue (sentenza 25 ottobre 2017) ha respinto il ricorso presentato contro la decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche che ha incluso l'acrilammide (sostanza cancerogena e mutagena utilizzata, al 99,9%, come sostanza "intermedia" per il consolidamento del terreno) nella lista delle sostanze identificate in vista della loro inclusione nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti, di cui all'allegato XIV del regolamento.
L'articolo 2 del regolamento che esonera le sostanze "intermedie" (cioè che si trasformano, mediante "sintesi", in altre sostanze) isolate dal rispetto delle regole del Titolo VII per l'autorizzazione delle sostanze estremamente preoccupanti, secondo la Cge, deve essere interpretato con riferimento alla procedura di autorizzazione (Capitoli 2 e 3) ma non anche alla previa procedura di identificazione (Capitolo 1).
D'altra parte, chiosa il Giudice, ogni sostanza può, in linea di principio, avere lo status di sostanza intermedia.

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 25 ottobre 2017, causa C-650/15 P

Impugnazione - Regolamento (Ce) n. 1907/2006 (Reach) - Articolo 57 - Sostanze estremamente preoccupanti - Identificazione - Articolo 2, paragrafo 8, lettera b) - Esenzione - Articolo 3, punto 15 - Nozione di "sostanza intermedia" - Acrilammide