Sentenza Corte di Cassazione 17 ottobre 2017, n. 47830
Rifiuti - Spedizioni transfrontaliere - Articolo 194, Dlgs 152/2006 - Rinvio ai regolamenti comunitari - Regolamento 1013/2006/Ce - Paesi non appartenenti all'Ocse - Cina - Importazione - Documentazione - Base pattizia - Licenza di registrazione Asqiq - Soggetto originatore - Obbligatorietà - Documentazione redatta in cinese - Induzione in errore dell'Agenzia delle dogane - Falso ideologico - Reato - Sussistenza
L'impresa italiana che intende esportare rifiuti non pericolosi in Cina, in quanto soggetto "originatore", è responsabile della spedizione e deve essere munita della licenza di registrazione Asqiq.
Con queste motivazioni, la Suprema Corte (sentenza 47830/2017) ha confermato – ferma restando l'avvenuta prescrizione del reato di traffico illecito di rifiuti, ai sensi dell'articolo 259 del Dlgs 152/2006 - la condanna penale per falso ideologico (ex articoli 48 e 481, C.p.) del titolare di una società esportatrice di rifiuti in Cina che, al fine di ottenere la dichiarazione all'importazione, aveva trasmesso all'Agenzia delle Dogane una licenza Asqiq rilasciata in capo ad altro soggetto (la società coreana intermediaria), confidando nella non immediata comprensibilità della documentazione redatta in cinese (che poi in effetti aveva tratto in inganno i funzionari statali).
Il regolamento 1013/2006/Ce sulle spedizioni di rifiuti, ricorda il Giudice, fa propria su base pattizia la disciplina che il singolo Stato non membro intende applicare per le varie tipologie di rifiuti. Nel caso della Cina, in particolare, sono richieste la licenza Sepa emessa dall'amministrazione cinese e la licenza di registrazione Asqiq per le imprese estere fornitrici dei rifiuti da importare.
Corte di Cassazione
Sentenza 17 ottobre 2017, n. 47830
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