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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Puglia 20 ottobre 2017, n. 1642

Rifiuti - Impianto recupero - Provvedimento autorizzativo unico di Via, Aia ed ex articolo 208, Dlgs 152/2006 - Termine di un anno per l'inizio dei lavori - Mancata individuazione - Articolo 15, Dpr 380/2001 - Decadenza - Non sussiste

L'autorizzazione per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti, se non indica il termine annuale per l'inizio dei lavori, non può decadere ai sensi del "Tu Edilizia".
Il Tar Puglia (sentenza 1642/2017) ha così accolto il ricorso presentato da un impianto di recupero di rifiuti che, dopo esser stato autorizzato nel 2015 dalla Provincia con un provvedimento unico di Via, Aia e impianto rifiuti (ex articolo 208, Dlgs 152/2006), si era successivamente visto comunicare dal Comune la decadenza dello stesso, ex articolo 15 del Dpr 380/2001 ("Tu Edilizia"), a causa dell'inutile decorso del termine di un anno per l'avvio dei lavori.
Il Giudice pugliese, lasciando da parte ogni valutazione circa l'applicabilità o meno "in subiecta materia" dell'articolo 15 in questione, ha accolto il ricorso giudicando dirimente il rilievo relativo all'assenza, nel provvedimento autorizzativo unico, di qualsiasi indicazione "diretta o almeno per richiamo" sul termine in questione (e della correlata sanzione per l'ipotesi di inosservanza), che invece sarebbe stata "necessaria" ai sensi e per gli effetti (decadenziali) di cui al Dpr 380/2001.
Il Tar ha così dichiarato l'obbligo del Comune di trattenere gli oneri di urbanizzazione corrisposti dalla Società ricorrente per la realizzazione dell'impianto.

Tar Puglia

Sentenza 20 ottobre 2017, n. 1642