Sentenza Tar Veneto 4 febbraio 2020, n. 124
Rifiuti – Attività di recupero – Cessazione della qualifica come rifiuto – Articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 – Requisito relativo all'assenza di effetti negativi per ambiente e salute – Necessità che tale requisito venga verificato prima della commercializzazione come prodotto – Sussistenza – Autorizzazione integrata ambientale (Aia) – Procedimento di riesame – Articolo 29-octies, Dlgs 152/2006 – Natura speciale rispetto agli ordinari poteri di autotutela ex articolo 21-quinquies-legge 241/1990 – Sussistenza - Introduzione di controllo diretto sui rifiuti in ingresso e sul materiale in uscita per garantirne la non pericolosità – Legittimità – Imposizione del test di cessione – Ragionevolezza
L'assenza di effetti negativi su ambiente e salute, imposta dal Dlgs 152/2006 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, va accertata prima che il materiale venga utilizzato/commerciato come prodotto "primario".
Sulla base di tale considerazione il Tar del Veneto (sentenza 124/2020) ha respinto il ricorso contro due provvedimenti con cui la Regione Veneto, in sede di riesame dell'Aia di un impianto di recupero rifiuti, ha imposto, ai fini della cessazione della qualifica come rifiuto, l'esecuzione di test di cessione (ex Dm 5 febbraio 1998) sui rifiuti in ingresso all'impianto e sull'aggregato esitante dal processo di recupero.
La Regione ha così modificato la precedente prescrizione dell'Aia, secondo la quale l'aggregato in questione, in quanto "inertizzato" dalla ditta terza che lo utilizzava come additivante del cemento, poteva essere commercializzato come prodotto anche prima che fosse stata effettuata una verifica sull'idoneità dello stesso a cedere sostanze nocive nelle matrici ambientali. Tale prescrizione, se pur non contrastante con il vigente all'epoca dei fatti articolo 181-bis del Dlgs 152/2006, di sicuro non risulta conforme a quanto stabilito dal sopravvenuto articolo 184-ter del Dlgs 152/2006, il quale ha chiarito, in maniera definitiva, che l'assenza di effetti negativi per ambiente e salute deve essere verificata prima della commercializzazione dell'aggregato come prodotto. (AG)
Tar Veneto
Sentenza 4 febbraio 2020, n. 124
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