Sentenza Corte di Cassazione 30 marzo 2017, n. 15866
Acque - Inquinamento ambientale - Articolo 452 del Codice penale - Presupposti - Abusività della condotta - Violazione di leggi non strettamente pertinenti al settore ambientale - Sussistenza - Condotte successive - Natura - Post factum non punibile - Esclusione - Natura di singoli atti di un'unica azione lesiva
La condotta "abusiva" idonea a integrare il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-bis. C.p.) comprende anche quella posta in essere in violazione di leggi non pertinenti al settore "ambiente".
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione (sentenza 30 marzo 2017, n. 15866, respingendo le doglianze del ricorrente contro il decreto di sequestro preventivo di un impianto di depurazione motivato dalla sussistenza indiziaria del reato di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis del Codice penale. Non è abusiva solo la condotta svolta in assenza di autorizzazione o in base ad autorizzazioni scadute o palesemente illegittime, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali anche non strettamente pertinenti al settore ambientale.
Le ragioni per l'emissione del provvedimento cautelare – la sussistenza del reato - ci sono tutte. È stato dimostrato che il depuratore in oggetto aveva determinato lo stato di grave e stabile deterioramento idrico del corso d'acqua, contaminato da materie fecali, schiume e fonte di odori nauseabondi, misurato attraverso analisi e abusivo perché privo di autorizzazione. La Cassazione ricorda infine che poiché per il reato di inquinamento ambientale non è richiesta la irreversibilità del danno, le condotte successive sono un post factum punibile, singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la consumazione.
Sulla medesima fattispecie la Corte si è pronunciata con sentenza identica nei contenuti datata 30 marzo 2017, n. 15865.
Corte di Cassazione
Sentenza 30 marzo 2017, n. 15866
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