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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 7 novembre 2017, n. 50629

Acque - Depuratore - Mancato efficientamento trincee drenanti - Ruscellamento reflui - Nozione di scarico - Articolo 183, lettera hh, Dlgs 152/2006 - Soluzione di continuità - Reato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Smaltimento non autorizzato di rifiuti liquidi  - Applicabilità - Articolo 137, comma 11, Dlgs 152/2006 - Violazione divieti di scarico - Non applicabile

Secondo la Corte di Cassazione, la tracimazione nel terreno circostante delle acque reflue di un depuratore, dovuta al mancato efficientamento delle trincee drenanti, configura il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti liquidi.
Proprio il fatto che i ripetuti fenomeni di ruscellamento fossero dipesi dal cattivo funzionamento delle trincee drenati, precisa la Suprema Corte nella sentenza 50629/2017, configura una "soluzione di continuità" tra scarico e corpo ricettore la quale esclude che si possa parlare di "scarico di acque reflue".
Secondo costante indirizzo giurisprudenziale ribadito nell'occasione dal Giudice, infatti, si è in presenza di uno scarico (anche se periodico, discontinuo o occasionale) di acque reflue se lo stesso viene effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile. Se invece nello stesso sono presenti "momenti di soluzione di continuità, di qualsiasi genere", siamo in presenza di rifiuti liquidi, il cui smaltimento, se non autorizzato, è sanzionabile ex articolo 256 del Dlgs 152/2006.
La Corte ha così annullato (senza rinvio, causa prescrizione) la sentenza con cui la Corte d'Appello di Lecce aveva condannato il responsabile di un depuratore per violazione dei divieti di scarico (ex articolo 137, comma 11, Dlgs 152/2006).

Corte di Cassazione

Sentenza 7 novembre 2017, n. 50629