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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 20 aprile 2016, n. 16162

Rifiuti - Acque di scarico - Rifiuti liquidi - Esclusione dalla disciplina dei rifiuti - Articolo 74, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Limiti - Gestione illecita di rifiuti - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Configurabilità - Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione - Sussistenza

L'applicazione della disciplina sui rifiuti è esclusa solo nel caso in cui le acque di scarico siano immesse nel suolo, sottosuolo o fognatura tramite sistema stabile di collettamento.
La Cassazione nella sentenza 20 aprile 2016, n. 16162 ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia rigettando le doglianze del ricorrente cui era stata contestata l'omessa tempestiva comunicazione all'Autorità competente del guasto elettrico dell'impianto di depurazione delle acque meteoriche situato in Provincia di Ferrara. Contrariamente a quanto affermato dal titolare dell'impresa, per la Cassazione trova pienamente applicazione la disciplina sui rifiuti che è esclusa solo se i reflui vengono scaricati nel suolo, sottosuolo o fognatura tramite condotta o sistema stabile di collettamento, nel caso di specie mancante (articolo 74, Dlgs 152/2006).
Quanto alla sussistenza del reato ex articolo 256, comma 4 del Dlgs 152/2006 esso si concretizza nell'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, quali la mancata comunicazione all'Autorità del malfunzionamento dell'impianto o l'impedimento del controllo, indipendentemente dal fatto che la condotta sia idonea a recare pregiudizio al bene protetto. Irrilevante poi è anche l'occasionalità della condotta in quanto vertendosi in tema di smaltimento illecito di rifiuti, la contravvenzione si concretizza anche in caso di condotta occasionale.

Corte di Cassazione

Sentenza 20 aprile 2016, n. 16162