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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Toscana 10 novembre 2017, n. 1367

Rifiuti - Servizio di gestione integrata rifiuti urbani - Modalità di affidamento - Autorità d'ambito ottimale - Articolo 198, Dlgs 152/2006 - Attribuzioni comunali - Cessazione con la costituzione dell'Autorità d'ambito - Sussistenza - Permanenza in capo a un Comune delle funzioni in materia - Illegittimità

Ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 152/2006 dopo l'avvio della gestione unitaria dei rifiuti a livello di Ambito territoriale ottimale è illegittimo per il Comune continuare a mantenere l'affidamento del servizio.
Lo ha deciso il Tar Toscana nella sentenza 10 novembre 2017 n. 1367 rigettando le doglianze di un Comune che aveva scelto di mantenere l'affidamento in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti pur dopo il termine del periodo transitorio stabilito dagli articoli 198 comma 1 del Dlgs 152/2006 e 68 della legge regionale Toscana 77/2013 secondo il quale tutte le funzioni in materia passavano all'Autorità d'ambito territoriale ottimale costituita dalla Regione.
Dal combinato disposto delle norme si evince, sostengono i Giudici, l'impedimento alla ultravigenza delle attribuzioni comunali in materia di gestione rifiuti dopo l'avvio della gestione unitaria di ambito territoriale ottimale che in Toscana è arrivata con la Lr 69/2011: con questa tali attribuzioni sono infatti destinate a cessare dovendosi conseguentemente escludere la competenza del Comune a disporre del servizio anche in epoca successiva alla scadenza del periodo transitorio occorrente per dare avvio alla gestione a livello di ambito territoriale ottimale (Dl 138/2011, articolo 3-bis).

Tar Toscana

Sentenza 10 novembre 2017, n. 1367