Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 20 maggio 2022, n. 6582

Rifiuti - Affidamento del servizio rifiuti attraverso gara pubblica ex articolo 95, Dlgs 50/2016 - Decisione di non procedere all'aggiudicazione revocando la gara e gli atti - Revoca dell'atto amministrativo ex articolo 21-quinquies, legge 241/1990 - Ragioni - Mutato quadro normativo sui rifiuti dopo l'entrata in vigore del Dlgs 116/2020 di modifica del Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza

Un importante cambiamento del quadro di riferimento normativo come quello portato dal Dlgs 116/2020 che ha modificato il Dlgs 152/2006 legittima la revoca di una gara per l'affidamento del servizio rifiuti.
Ad affermarlo il Tar Lazio (sentenza 20 maggio 2022, n. 6582) che ha confermato la legittimità della revoca ex articolo 21-quinquies, legge 241/1990 di una gara per l'affidamento del servizio rifiuti bandita da un Comune ex articolo 95, Dlgs 50/2016, il quale non aveva poi proceduto all'aggiudicazione del servizio revocando tutti gli atti di gara perché nel frattempo era intervenuto il Dlgs 116/2020 (di recepimento della direttiva 2018/851/Ue del "Pacchetto economia circolare") il quale aveva introdotto significative modifiche al Dlgs 152/2006 in particolare sui rifiuti urbani e la loro gestione.
Il giudizio di opportunità posto a fondamento della revoca del provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 241/1990 è espressione di un apprezzamento discrezionale dell'interesse pubblico che riguarda solo la pubblica Amministrazione, come tale sindacabile dal Giudice amministrativo solo per evidenti profili d'illogicità ed incoerenza oltre che per travisamento dei fatti, ipotesi non ravvisabili nella fattispecie perché non appare implausibile la decisione del Comune alla luce del mutato quadro normativo. Quanto al fatto che la revoca sia arrivata dopo un anno dall'entrata in vigore delle modifiche, la disciplina non contiene un limite di tempo per apprezzare l'interesse pubblico sotteso alla revoca, ferma restando la possibilità di sindacare un eventuale ritardo colpevole in relazione ad altri profili, tra cui ad esempio quello della responsabilità precontrattuale della P.a.. (FP)

Tar Lazio

Sentenza 20 maggio 2022, n. 6582