Sentenza Tar Lombardia 18 ottobre 2017, n. 1255
Rumore - Inquinamento acustico - Esercizio per la somministrazione di bevande - Attività rumorosa all'estero del locale - Ordinanza del Comune che impone al gestore il controllo del rumore dei clienti fuori dal locale - Irragionevolezza e sproporzione - Sussistenza
Se il gestore di un bar non può servire i clienti all'esterno o favorire il consumo di bevande fuori dal locale con tavolini e sedute, egli non può essere obbligato dal Comune a vigilare sul rumore dei clienti fuori dal locale.
Lo ha ricordato il Tar Lombardia nella sentenza 18 ottobre 2017, n. 1255 che ha annullato l'ordinanza di un Comune del bresciano che non solo fissava il divieto di stazionamento della clientela davanti al locale dopo le 22 ma ordinava al gestore di fare rispettare tale divieto.
Per i Giudici imporre al gestore di vigilare sulla clientela obbligandolo a rispettare il divieto del Comune è sproporzionato e irragionevole. Spetta al Comune verificare che le persone non stazionino davanti al locale qualora il gestore non possieda – come nel caso di specie - alcuna autorizzazione all'utilizzo degli spazi esterni al locale con tavolini e sedie. Essendogli precluso ogni utilizzo dello spazio fuori dal locale, non gli può essere imputato l'uso che di questo spazio fanno i clienti.
Tar Lombardia
Sentenza 18 ottobre 2017, n. 1255
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