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Rumore
Giurisprudenza

Sentenza Tar Abruzzo 20 aprile 2022, n. 137

Rumore - Inquinamento acustico - Regolamento comunale di disciplina delle emissioni sonore degli esercizi commerciali stagionali ai sensi dell’articolo 6, legge 447/1995 - Violazione del regolamento - Progressività delle sanzioni - Applicazione della revoca della licenza in caso di accertamento della recidiva senza previa comminazione della sospensione dell’attività - Legittimità - Sussistenza - Coerenza con l’articolo 8-bis, legge 689/1981 sulla recidiva - Sussistenza

È legittima la revoca della licenza di un esercizio commerciale prevista da un regolamento comunale sull'inquinamento acustico nei casi di "violazione recidiva", senza obbligo di adottare la previa sospensione dell'attività.
Confermata dal Tar Abruzzo nella sentenza 20 aprile 2022, n. 137 la legittimità della revoca della licenza per trattenimenti musicali e danzanti comminata a uno stabilimento balneare per violazione del regolamento comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo, mobili, ovvero stagionali emanato dal Comune ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) e comma 2 legge 447/1995. L'impresa contestava il fatto che il principio di "progressività delle sanzioni" legittimava una sua aspettativa di "gradualità" delle stesse da parte del titolare dell'autorizzazione che abbia commesso le violazioni, per cui la revoca della licenza avrebbe dovuto essere preceduta dalla sanzione accessoria meno grave della sospensione dell'attività.
Progressività delle sanzioni, afferma il Tar, non significa gradualità delle stesse. Il regolamento comunale prevede per la sua violazione, in modo progressivo, la sospensione dell'attività per 7 giorni, la sospensione dell'attività per 15 giorni, la revoca della licenza in caso di recidiva. Per i Giudici dunque la revoca della licenza presuppone il solo accertamento della "violazione recidiva" che giustifica ex se l'adozione della misura sanzionatoria più grave in coerenza peraltro con l'articolo 8-bis della legge 689/1981. (FP)

Tar Abruzzo

Sentenza 20 aprile 2022, n. 137