Sentenza Tar Umbria 22 gennaio 2018, n. 56
Appalti - Bando di gara - Partecipazione - Presentazione offerta economica - Indicazione degli oneri di sicurezza aziendali - Articolo 95 del Dlgs 50/2016 - Necessità - Mancata indicazione del relativo obbligo nel bando di gara - Irrilevanza
Così come previsto dal Codice contratti pubblici (Dlgs 50/2016) nell'offerta economica l'impresa partecipante alla gara deve indicare obbligatoriamente gli oneri di sicurezza sul lavoro.
Il principio è stato ribadito dal Tar Umbria nella sentenza 22 gennaio 2018, n. 56 che ha annullato l'aggiudicazione di un bando per il restauro di un edificio appartenente a un'università. I Giudici hanno ricordato che l'articolo 95, comma 10 del Dlgs 50/2016 prevede che i cosiddetti oneri di sicurezza aziendali o interni (oneri per l'adempimento delle norme in materia di sicurezza sul lavoro) vanno obbligatoriamente indicati nell'offerta economica e non possono essere oggetto di "integrazione" successiva (soccorso istruttorio). Chi non li indica va escluso dalla gara.
Ma i Giudici hanno affermato, relativamente al caso di specie, anche altri tre principi che vale la pena ricordare. Il primo è che gli oneri di sicurezza interna vanno indicati nell'offerta economica anche se il bando di gara non si esprime sul punto; il bando è quindi "integrato" per legge. Il secondo è che gli oneri di sicurezza sul lavoro interni o aziendali non possono essere predeterminati nel bando ma vanno indicati dai vari partecipanti. Il terzo è che se esiste una legge regionale pregressa che dispone diversamente dal Dlgs 50/2016 essa va disapplicata dalla P.A., in caso contrario vi sarebbe violazione della competenza esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza".
Tar Umbria
Sentenza 22 gennaio 2018, n. 56
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