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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 2 maggio 2022, n. 16956

Rifiuti - Autorizzazione semplificata al recupero di rifiuti speciali ex articolo 216, Dlgs 152/2006 - Svolgimento dell'attività in area esuberante rispetto a quella oggetto di autorizzazione - Riconduzione all'ipotesi di del mancato rispetto di norme tecniche e altre prescrizioni specifiche per l'autorizzazione al recupero semplificato ex articolo 214, commi 1, 2 e 3 Dlgs 152/2006 - Illegittimità - Sussistenza - Attività di gestione illecita di rifiuti (N.d.R.: articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) - Sussistenza

N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

 

Costituisce gestione illecita di rifiuti lo svolgimento dell'attività autorizzata in area ulteriore rispetto a quella oggetto di autorizzazione, non mero mancato rispetto delle norme tecniche.
A ricordalo la Corte di Cassazione nella sentenza 2 maggio 2022, n. 16956 di conferma della condanna del titolare di una società di gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali autorizzato ex articolo 216, Dlgs 152/2006. In particolare veniva rilevato lo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti all'interno in un'area ulteriore rispetto a quella in relazione alla quale la stessa era stata autorizzata. Il ricorrente ribatteva che la condotta era da inquadrarsi nel comma 4 dell'articolo 216, Dlgs 152/2006: si trattava di mancato rispetto delle norme tecniche e delle altre prescrizioni specifiche per l'autorizzazione al recupero semplificato ex articolo 214, commi 1, 2 e 3 Dlgs 152/2006.
Non è così per la Suprema Corte. Infatti lo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti all'interno in un'area ulteriore rispetto a quella autorizzata non può farsi rientrare nell'ipotesi di mancato rispetto di norme tecniche. Nel caso di specie lo scarto fra il contenuto della autorizzazione e il materiale svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti non ha ad oggetto una diversa modalità tecnica di trattamento del materiale ma direttamente l'ambito spaziale in cui siffatta gestione è realizzata. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 2 maggio 2022, n. 16956