Sentenza Corte di Cassazione 16 febbraio 2018, n. 3800
Rifiuti - Tassa rifiuti - Presupposto impositivo - Possesso di aree idonee alla produzione rifiuti urbani e assimilati - Esonero - Condizioni - Articolo 62, Dlgs 507/1993 - Onere probatorio - In capo al contribuente - Sussistenza - Magazzini di rifiuti prodotti in altri locali - Ricomprensione nella superficie tassabile - Legittimità
La prova di avere diritto all'esenzione dalla tassa rifiuti, ex articolo 62, Dlgs 507/1993 va fornita dal contribuente e l'area usata come magazzino di rifiuti prodotti in altri locali è tassabile.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione civile nella sentenza 16 febbraio 2018, n. 3800 cassando la sentenza di merito della Commissione tributaria regionale dell'Umbria che aveva dato ragione alla società contribuente. Per i Supremi Giudici la prova della esigibilità del tributo non va fornita dal Comune ma è il contribuente che deve dimostrare adeguatamente i presupposti fattuali per poter beneficiare dell'esclusione dall'assoggettamento al tributo.
Inoltre un'area che non sia destinata a lavorazioni artigianali e dunque alla produzione di rifiuti speciali, ma sia usata come magazzino di rifiuti prodotti in altri locali dell'unico complesso aziendale, va compresa nel calcolo della superficie tassabile, ai sensi dell'articolo 62 del Dlgs 507/1993, atteso che i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di lavorazione.
Corte di Cassazione
Sentenza 16 febbraio 2018, n. 3800
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