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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 23 marzo 2017, n. 3828

Rifiuti - Tassa rifiuti (Tari) - Comune - Determinazione tariffe - Articolo 652, legge 147/2013 - Criteri - Condizioni - Limiti - Ragionevolezza e congruità - Assimilazione dei rimessaggi agli arenili - Illegittimità - Sussistenza

Il Comune ha discrezionalità nel determinare le tariffe della tassa rifiuti purché si attenga a principi di ragionevolezza e congruità per cui è illegittimo equiparare tariffariamente i rimessaggi agli arenili.
Lo ha ricordato il Tar Lazio nella sentenza 23 marzo 2017, n. 3828 con la quale ha annullato il regolamento Tari di un Comune laziale nella parte in cui "determina la tariffa rifiuti (Tari) dei rimessaggi". Per i Giudici ai sensi dell'articolo 1, comma 652 della legge 147/2013 istitutiva della Tari il Comune, pur nella sua autonomia tariffaria, deve valutare le singole situazioni effettuando un'accurata istruttoria circa la produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti delle categorie e/o sottocategorie individuate, imprescindibile per fissare coefficienti congrui a ogni categoria.
Pertanto per il Tar non può che apparire illogica ed immotivata l'equiparazione dei rimessaggi alle aree aperte e attrezzate e agli arenili, essendo noto che i primi costituiscono, per definizione, meri depositi di "barche, roulotte o altri veicoli nel periodo in cui non sono utilizzati" e che gli stessi – in ragione delle peculiarità che li caratterizzano - si prestano a produrre un quantitativo di rifiuti certamente non ingente e, comunque, inferiore a quello delle altre aree citate alle quali risultano irragionevolmente assimilati nel regolamento comunale.

Tar Lazio

Sentenza 23 marzo 2017, n. 3828