Sentenza Corte di Cassazione 9 gennaio 2018, n. 223
Rifiuti - Materiali da demolizione - Individuazione del produttore dei rifiuti ex articolo 183, Dlgs 152/2006 - In caso di contratto di appalto lavori edili - Appaltatore - Sussistenza - Responsabilità per gestione illecita rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Integrazione
Nell’ipotesi di esecuzione di lavori di appalto, è pacifico che la qualifica di produttore dei rifiuti derivanti dall’esecuzione stessa ricada sull’appaltatore, con conseguenti obblighi connessi al corretto smaltimento degli stessi.
La Corte di Cassazione ha, con sentenza 9 gennaio 2018, n. 223, ribadito che la stipulazione di un contratto di appalto per lavori edili comporta che sia l’appaltatore il produttore di rifiuti e non il committente; da ciò ne deriva che gravano su di lui gli obblighi connessi al corretto smaltimento dei rifiuti, con conseguente responsabilità se il trasporto dei rifiuti avviene senza autorizzazione (ex articolo 256, Dlgs 152/2006).
Nel caso di specie, l’imputato calabrese (appaltatore) che aveva trasportato materiali di risulta di opere di demolizione edilizia senza le prescritte autorizzazione, è stato ritenuto responsabile del reato di gestione illecita di rifiuti, a nulla valendo i tentativi di coinvolgere il committente in concorso di reato.
Corte di Cassazione
Sentenza 9 gennaio 2018, n. 223
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