Sentenza Corte di Cassazione 14 aprile 2021, n. 13817
Rifiuti - Abbandono e gestione rifiuti non autorizzata - Differenti responsabilità e sanzioni applicabili - Qualificazione giuridica della condotta e del soggetto che la pone in essere - Violazione del divieto di abbandono ex illecito amministrativo di cui all'articolo 255 comma 1 - Individuazione della natura dei rifiuti (domestica e non proveniente da attività imprenditoriale) - Rilevanza - Condotte poste in essere da soggetti privati - Sufficienza - Abbandono di rifiuti, deposito o immissione nelle acque - Rientra - Responsabilità penale per la gestione di rifiuti in mancanza di autorizzazione, ex articolo 256, comma 1 del Dlgs 152/2006 (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione) - Esame concreto della finalità della condotta di abbandono - Necessità - Correlazione tra attività di impresa professionalmente svolta e attività di gestione rifiuti - Necessità - Responsabilità ex articolo 256, comma 2 del Dlgs 152/2006 di cui rispondono i titolari di imprese che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti o li immettono nelle acque - Violazione divieto di abbandono ex articolo 192, commi 1 e 2 del medesimo Dlgs - Requisiti di imprenditorialità e professionalità del soggetto responsabile della condotta - Necessità - Svolgimento attività di impresa primaria diversa dall'attività di gestione dei rifiuti - Rilevanza
Corte di Cassazione
Sentenza 14 aprile 2021, n. 13817
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