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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 15 ottobre 2013, n. 42338

Edilizia - Residui del lavaggio delle betoniere - Fanghi di cemento - Nozione di sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Origine da processo produttivo - Non rientra - Trasporto illecito - Articolo 11, Dl 172/2008 - Qualità di imprenditore - Non richiesta

La breccia e il sabbione di cemento che residuano dal lavaggio delle betoniere non sono originati da un processo produttivo, e quindi non possono rientrare nella definizione di sottoprodotto prevista dall’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006.
La prima condizione stabilita dal “Codice ambientale” affinché una sostanza possa essere considerata sottoprodotto e quindi non rifiuto, ricorda la Corte di Cassazione (sentenza 42338/2013), è che la sostanza sia “originata da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto”.
Nel caso di fanghi di cemento ottenuti dal lavaggio delle betoniere, invece, “non si tratta di sostanza originata da un processo produttivo”, ed è quindi legittima la condanna per il trasporto non autorizzato degli stessi come rifiuti, inflitta ai sensi della normativa speciale vigente in Campania (Dl 172/2008).
Per quest’ultima il trasporto illecito costituisce reato, ricorda infine la Cassazione, “anche in mancanza della qualità di imprenditore ovvero di un’organizzazione imprenditoriale”.

Corte di Cassazione

Sentenza 15 ottobre 2013, n. 42338