Dm Finanze 12 aprile 2018
Autorizzazione alla riscossione tramite ruolo dei crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici ambientali (Csea)
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto 12 aprile 2018
(Gu 21 aprile 2018 n. 93)
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;
Visto in particolare il comma 3-bis, dell'articolo 17, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'articolo 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;
Visto l'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività di servizio svolte a favore delle imprese nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico e, in particolare, allo scopo di valorizzare i ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo, ha disposto la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico, denominato Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
Visto l'articolo 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in base al quale, dal 1° gennaio 2018, la denominazione "Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico" è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (Arera);
Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, recante disciplina delle casse conguaglio prezzi, il quale prevede che alla riscossione delle quote dovute alle casse e non versate, si provvede secondo le disposizioni del Testo unico 14 aprile 1910, n. 639, in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato;
Visto il proprio decreto 1° giugno 2016, recante approvazione dello statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali;
Visto, in particolare, l'articolo 11 del decreto 1° giugno 2016 il quale dispone che la Cassa per i servizi energetici e ambientali succede a titolo universale in tutti i rapporti giuridici sostanziali e processuali nonché in tutti i compiti e funzioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico;
Vista la nota n. 6069 del 5 luglio 2016, con la quale la Cassa per i servizi energetici e ambientali ha chiesto di poter continuare a riscuotere i propri crediti a mezzo ruolo, come già effettuato dalla precedente Cassa conguaglio per il settore elettrico o, in subordine, di essere autorizzata alla riscossione coattiva a mezzo ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999;
Viste le note del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 93530 del 2 dicembre 2016 e n. 75825 del 24 aprile 2017;
Vista la nota n. 845 dell'11 gennaio 2018 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;
Ritenuto di poter procedere ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, nella considerazione che, benché la norma sia riferita alle società per azioni a partecipazione pubblica, la ratio della stessa è da ritenersi volta a potervi ricomprendere anche gli enti pubblici economici, in mancanza di una loro esplicita esclusione e in ossequio ai principi di ragionevolezza e di parità di trattamento, nonché di semplificazione;
Considerato che la Cassa per i servizi energetici e ambientali è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;
Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, in quanto relativi all'attività di erogazione di contributi agli operatori dei settori interessati secondo le regole emanate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nonché in considerazione delle finalità richiamate nel citato articolo 1, comma 670, della legge n. 208 del 2015;
Considerato, infine, che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
Decreta:
Articolo 1
Ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, relativi alle componenti tariffarie e agli oneri di sistema, nei confronti degli operatori dei settori interessati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2018