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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Piemonte 9 maggio 2018, n. 562

Rifiuti - Amianto - Messa in sicurezza e rimozione - Ordinanza sindacale - Articolo 55, Dlgs 267/2000 - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Destinatario - Curatore fallimentare  - Legittimità - Sussistenza

L'ordinanza urgente del Sindaco a tutela di un imminente danno alla salute con l'ordine di rimuovere e smaltire l'amianto può essere diretta anche al curatore fallimentare dell'azienda.
Lo ha precisato il Tar Piemonte (sentenza 9 maggio 2018, n. 562) respingendo le doglianze del curatore fallimentare di una azienda destinataria di un'ordinanza sindacale ai sensi dell'articolo 50 Dlgs 267/2000 diretta a rimuovere manufatti contenenti amianto (coperture in eternit) da alcuni capannoni. I Giudici hanno affermato che il Sindaco non ha ordinato opere di bonifica ex Dlgs 152/2006 come tale diretta solo al responsabile dell'inquinamento ma ha ordinato misure di sicurezza (rimozione del materiale fonte di pericolo) essendovi una situazione di rischio per la salute pubblica. E l'ordine di rimozione non può che essere diretto a chi ha la disponibilità del bene, cioè il curatore fallimentare.
Inoltre il Tar ha ricordato secondo un recente orientamento (Consiglio di Stato 3672/2017) l'obbligo di rimozione dei rifiuti può essere imposto anche al "detentore del momento" e inoltre le opere di messa in sicurezza costituiscono una misura di correzione dei danni e rientrano pertanto nel genus delle "precauzioni", come tali possono essere rivolte al curatore del fallimento, quale soggetto detentore del bene, che ha l'obbligo di effettuare le opere necessarie per impedire il propagarsi del pericolo di inquinamento.

Tar Piemonte

Sentenza 9 maggio 2018, n. 562