Sentenza Corte di Cassazione 16 gennaio 2020, n. 1657
Rifiuti – Smaltimento - Lastre di eternit - Pericolo di danno alla salute e all'ambiente - Rimozione - Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco (N.d.R.: articolo 50, Dlgs 267/2000, articolo 192, Dlgs 152/2006) - Emanazione - Omissione - Reato di rifiuto di atti di ufficio - Articolo 328, Codice penale - Configurabilità - Sussistenza - Natura giuridica del reato - Reato istantaneo - Anche nel caso di "inerzia omissiva" - Sussistenza - Possibile configurazione come reato continuato - Sussistenza
Risponde di rifiuto di atto d'ufficio (articolo 328, Codice penale) il Sindaco che pure sollecitato più volte non ordina la rimozione di eternit accatastato alla rinfusa con pericolo per la salute e l'ambiente.
Così la Cassazione (sentenza 16 gennaio 2020, n. 1657) ha confermato la condanna per rifiuto di atto d'ufficio di un Sindaco in Lombardia che aveva, pur a fronte di reiterate denunce di organi pubblici e cittadini omesso di assumere qualsiasi iniziativa volta a imporre – attraverso ordinanze contingibili e urgenti (articolo 50, Dlgs 267/2000, articolo 192, Dlgs 152/2006) – al proprietario di un'area privata di smaltire lastre di eternit (amianto) accatastate alla rinfusa all'aperto sul terreno. Il reato si è consumato, secondo la Corte, ogni volta che l'imputato ha rifiutato di intervenire a fronte di formali sollecitazioni prospettanti la sussistenza di quella particolare situazione concreta (la presenza di rifiuti di amianto accatastati a cielo aperto in prossimità di abitazioni limitrofe) che rendeva indifferibile l'adozione dell'atto d'ufficio (l'ordinanza contingibile e urgente) imposto dalle esigenze di protezione sanitaria.
La Suprema Corte ha quindi ribadito la natura di reato istantaneo del rifiuto di atto d'ufficio ex articolo 328, Codice penale, anche quando si palesi come inerzia omissiva (la mancata adozione dell'atto da parte del Sindaco più volte sollecitato) e il fatto che possa manifestarsi come reato continuato, quando, a fronte di formali sollecitazioni ad agire rivolte al pubblico ufficiale rimaste senza esito, la situazione potenzialmente pericolosa continui ad esplicare i suoi effetti negativi e l'adozione dell'atto dovuto sia suscettibile di farla cessare. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 16 gennaio 2020, n. 1657
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