Sentenza Consiglio di Stato 9 febbraio 2021, n. 1192
Rifiuti contenenti amianto - Salute e incolumità pubblica - Ordinanza sindacale contingibile e urgente che impone la rimozione al soggetto che ha la disponibilità dell'area - Articolo 50 e 54, Dlgs 267/2000 - Carattere ripristinatorio e non sanzionatorio - Esigenze di celerità del procedimento - Sussistenza - Obbligo di previa comunicazione di avvio del procedimento ex articolo 7, legge 241/1990 - Insussistenza - Carattere vincolato del provvedimento - Dispositivo che non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato - Sussistenza - Non annullabilità dell’ordinanza ex articolo 21-octies, legge 241/1990 - Sussistenza
Per tutelare la salute pubblica, il Sindaco può intimare d'urgenza la rimozione di rifiuti contenenti amianto anche quando non ha in precedenza comunicato al soggetto interessato l'avvio del procedimento.
>Ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990 di disciplina del procedimento amministrativo, ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza 1192/2021, la comunicazione di avvio del procedimento è effettuata, tra gli altri presupposti, solo "ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento (…)", esigenze che invece sono ben sussistenti nel caso in cui il Sindaco decida di ordinare la rimozione di materiali contenenti amianto per tutelare la salute pubblica, in applicazione degli articoli 50 e 54 del Dlgs 267/2000.
Un ordine di tale genere, emesso sul presupposto dell'indifferibilità e dell'urgenza di provvedere, non ha carattere sanzionatorio bensì soltanto ripristinatorio a tutela della incolumità pubblica.
Anche sul piano contenutistico, quindi, si tratta di un atto dovuto nei confronti dell'unico soggetto che si trova nella condizione oggettiva di disponibilità del bene, ovvero il proprietario dell'area dove sono depositati i rifiuti pericolosi; l'ordinanza non è quindi annullabile anche ai sensi dell'articolo 21-octies della medesima legge 241/1990, essendo dimostrato che la stessa non avrebbe comunque potuto assumere un contenuto diverso da quello in concreto adottato. (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 9 febbraio 2021, n. 1192
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